Cosa fare se non arriva la tredicesima (Machedavvero.it)
Dicembre è il mese in cui a pensionati e dipendenti arriva la tredicesima mensilità prima delle vacanze natalizie. Cosa fare se la somma spettante non dovesse essere erogata?
Una gratifica di fine anno, ecco cos’è la tredicesima per i lavoratori dipendenti. Potranno raddoppiare lo stipendio e sorridere prima di Natale.
I datori di lavoro sono obbligati ad erogare la tredicesima ai propri dipendenti prima del 25 dicembre. La mensilità aggiuntiva viene erogata insieme alla pensione per i pensionati (quindi dal 1° dicembre) mentre per i lavoratori arriva successivamente, secondo tempistiche differenti in base al proprio CCNL. In ogni caso non può arrivare dopo Natale.
Ricordiamo che la tredicesima si calcola tenendo conto delle mensilità lavorate e dello stipendio. Nello specifico si moltiplica la retribuzione per il numero di mesi trascorsi a lavoro e si divide per dodici. Chi ha lavorato tutto l’anno, dunque, riceverà quasi lo stesso importo dello stipendio degli altri mesi. Un’entrata aggiuntiva che arriva appena in tempo per trascorrere le vacanze natalizie più serenamente. Ma cosa fare se non si riceve o se dovesse arrivare in ritardo?
Le date di pagamento variano in base alla categoria di appartenenza. I dipendenti pubblici ottengono al tredicesima lo stesso giorno di dicembre previsto per il versamento dello stipendio facendo riferimento al mese precedente.
I dipendenti privati ricevono la gratifica in base a quanto stabilito nel CCNL. In genere si va da metà mese fino al 24 dicembre. Natale è la data limite. Per quale motivo la somma aggiuntiva spettante potrebbe non arrivare in tempo e come procedere in questo caso?
In primo luogo il lavoratore dovrà verificare di aver diritto alla tredicesima. Ci sono periodi di assenza dal lavoro che non maturano la mensilità aggiuntiva. Parliamo dell’aspettativa non retribuita, dell’astensione per malattia del figlio, del congedo parentale facoltativo, dei periodi di malattia superato il periodo di comporto, dei permessi non retribuiti e del lavoro effettivo inferiore a 15 giorni in un mese.
Se non si rientra in queste casistiche si potrà sollecitare il datore di lavoro al pagamento. In autonomia oppure rivolgendosi al sindacato. La prescrizione scatta dopo tre anni quindi è bene fare subito richiesta di versamento per non perdere i soldi.
Per incentivare il datore al pagamento è bene ricordargli che il mancato rispetto della scadenza indicata nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comporta la perdita di eventuali agevolazioni ottenute con le assunzioni agevolate.
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