I metalmeccanici hanno diritto alla tredicesima (machedavvero.it)
La tredicesima non spetta a tutti i lavoratori ma solo a specifiche categorie. Tra di esse, rientra anche quella dei metalmeccanici?
I metalmeccanici hanno diritto alla tredicesima mensilità, che viene versata nel mese di dicembre.
La disciplina è contenuta nell’art. 7 del CCNL Metalmeccanici, che prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di pagare per ogni anno svolto di attività lavorativa una mensilità aggiuntiva, a ridosso delle festività natalizie.
L’ammontare della prestazione varia a seconda dello stipendio percepito dal dipendente. Per i metalmeccanici a cottimo, si prende in considerazione la paga media oraria del mese antecedente, aggiornato a 173 ore.
Nel caso in cui il contratto di lavoro dovesse avere una durata inferiore ad un anno, l’importo della tredicesima equivarrà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivi di servizio.
Nell’ipotesi di contratto part-time, invece, la tredicesima è determinata sulla base della retribuzione e dell’orario di lavoro.
Come abbiamo accennato, di norma la mensilità aggiuntiva è versata a dicembre. Ci sono, però, delle eccezioni, soprattutto nel caso in cui le aziende abbiano carenza di liquidità. In queste ipotesi, in accordo con i sindacati, la prestazione può essere erogata anche a rate.
Per il calcolo della tredicesima è determinante, inoltre, anche il periodo di prova.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata prestata per tutto l’anno, il dipendente ha diritto a 12 ratei di tredicesima, calcolati sull’ultima paga lorda. Si considerano, però, solo i mesi in cui si è lavorato per più di 15 giorni.
Per esempio, se il contratto è stato firmato a maggio, la tredicesima spetta per 8 mesi (da maggio a dicembre), moltiplicando l’ultimo stipendio lordo per 8 mesi e dividendo il risultato per 12.
Ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima, valgono anche gli eventuali aumenti percepiti dal lavoratore e tutte le voci della busta paga che hanno valenza di normalità, continuità e obbligatorietà.
L’art. 7 del CCNL Metalmeccanici precisa che la quota di tredicesima e di eventuali retribuzioni differite, che vengono pagate ai dipendenti duranti i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, deve essere versata dall’azienda solo per integrare la parte della relativa quota della mensilità aggiuntiva.
La tredicesima, dunque, è un diritto dei dipendenti del settore metalmeccanico. Lo stesso può dirsi anche per la quattordicesima?
Quest’ultima non spetta a tutti i lavoratori ma è prevista solo da alcuni Contratti Collettivi e viene calcolata sui dodicesimi di anzianità di servizio posseduti tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno seguente.
Il CCNL Metalmeccanico, purtroppo, non stabilisce la corresponsione della quattordicesima.
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