Bollette, la tariffa vulnerabili è retroattiva? I casi su cui fare attenzione

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da Giovanni Cristiano

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Le bollette legate ad una tariffa vulnerabili può essere retroattiva? La legge risponde al quesito: ecco i dettagli.

Il tema delle bollette è sempre al centro dell’attenzione dei cittadini italiani, anche per quanto riguarda le tariffe vulnerabili. Su questo argomento bisogna chiarire il quadro in merito ad una possibile retroattività.

bollette tariffa vulnerabili retroattiva
Le bollette con tariffa per clienti vulnerabili possono essere retroattive? – (Machedavvero.it)

Le tariffe vulnerabili si legano a persone di oltre 75 anni, ai cittadini che vivono in condizioni economicamente svantaggiate, alle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 e nel caso un’abitazione di emergenza necessiti di un’utenza a seguito di eventi calamitosi.

Il diritto alle tariffe Arera, quindi, dipende dalla presenza di uno o più elementi precedentemente descritti. In quel momento, i fornitori sono tenuti automaticamente a riconoscere la tariffa calmierata per gli utenti vulnerabili. Se questo aspetto è chiarissimo, restano dubbi sull’eventuale retroattività: facciamo chiarezza.

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Bollette con tariffa vulnerabile retroattiva? Arriva la risposta

Dal momento in cui il fornitore è in possesso delle informazioni necessarie, deve in modo automatico applicare la tariffa per i clienti vulnerabili. È quanto dovrebbe avvenire per l’elemento anagrafico, già noto al fornitore di energia. Negli altri casi è il cliente a dover comunicare il requisito, utilizzando i moduli di riferimento disponibili anche sul sito Arera.

Bolletta clienti vulnerabile retroattiva
Quando scatta il diritto alla retroattività sulla bolletta per clienti vulnerabili – (Machedavvero.it)

La comunicazione del requisito non dovrebbe essere richiesta per attestare il dato anagrafico, dell’età superiore a 75 anni, perché è un’informazione presente nel contratto di allaccio e, di conseguenza, già in possesso del fornitore.

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In questo contesto il fornitore deve applicare automaticamente la tariffa calmierata dalla bolletta successiva a quella in cui si è maturato il diritto. Da qui si palesa il teorico diritto alla retroattività o il rimborso di quanto pagato in eccesso.

I riferimenti di legge da prendere in considerazione su questo argomento sono: il Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, articolo 22, comma 2-bis e Delibera Arg/gas 64/09, Allegato A (TIVG). Ad ogni modo, in presenza di qualsiasi dubbio è possibile chiedere assistenza tramite lo sportello consumatori Arera. Quest’ultimo fornirà tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda non solo la retroattività della tariffa vulnerabile ma anche su altre tematiche inerenti le bollette.

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